Principali effetti della Brexit sui marchi UE

PRINCIPALI EFFETTI DELLA BREXIT (no deal) SUI MARCHI DELLA UE

(estratto dall’EUIPO)

− Il Regno Unito ha presentato, il 29 marzo 2017, la notifica della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Ciò significa che, a meno che un accordo di revoca ratificato non stabilisca un’altra data, tutte le leggi primarie e secondarie dell’Unione hanno cessato di essere applicate al Regno Unito dal 30 marzo 2019, 00: 00 (CET) (“la data di ritiro”). Come conseguenza il Regno Unito è un “Paese terzo”;
− Tenuto conto delle notevoli incertezze, in particolare per quanto riguarda il contenuto di un eventuale accordo di ritiro, tutte le parti interessate sono richiamate a ripercussioni legali che devono essere prese in considerazione quando il Regno Unito diventa un paese terzo;
− Fatti salvi eventuali accordi transitori che potrebbero essere contenuti in un eventuale accordo di recesso, a partire dalla data di ritiro, le norme dell’UE in materia di marchi e disegni e modelli non si applicano più al Regno Unito.

Ambito di protezione dei marchi UE

1) I marchi UE sono protetti nel Regno Unito?

I marchi UE sono protetti nella UE e non nei paesi terzi (articolo 1, paragrafo 2 del regolamento sui marchi dell’UE).
A partire dalla data di ritiro, i marchi UE registrati prima di tale data cesseranno di essere protetti nel Regno Unito.
Allo stesso modo, i marchi UE registrati alla data di ritiro non sono protetti nel Regno Unito, indipendentemente dal fatto che siano stati depositati prima o dopo tale data.
Il Regno Unito garantirà che i diritti di proprietà in tutti i marchi registrati UE registrati e disegni e modelli comunitari registrati continueranno a essere protetti e ad essere attuabili nel Regno Unito fornendo un marchio o disegno equivalente registrato nel Regno Unito.
I titolari di diritti con un marchio UE esistente o un disegno o modello comunitario registrato avranno un nuovo diritto equivalente britannico che entrerà in vigore al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE. Il nuovo diritto del Regno Unito sarà dotato di oneri amministrativi minimi. Il marchio o il design saranno quindi trattati come se fossero stati richiesti e registrati in base al diritto britannico. Ciò significa che questi marchi e disegni:
− sarà soggetto a rinnovo nel Regno Unito
− può costituire la base per i procedimenti dinanzi ai tribunali del Regno Unito e al tribunale dell’Ufficio della proprietà
intellettuale
− può essere assegnato e concesso in licenza indipendentemente dal diritto dell’UE
Dopo l’uscita, le imprese, le organizzazioni e gli individui con domanda di marchio comunitario e di disegno comunitario che sono in
corso alla data di uscita saranno messi in grado di provvedere, presso l’Ufficio proprietà intellettuale UK, alle stesse condizioni per un diritto equivalente britannico, utilizzando la normale procedura di richiesta di marchi registrati e disegni registrati nel Regno Unito.
La domanda di marchio registrato o protezione del design registrato nel Regno Unito può essere effettuata tramite posta o online.
Ciò significa che per un periodo di 9 mesi dall’uscita, il governo riconoscerà le date di deposito e le richieste di priorità precedente e l’anzianità britannica registrata nella corrispondente domanda UE. I titolari dei diritti che agiranno così dovranno versare delle tasse in conformità con la struttura delle tasse di domanda del Regno Unito.
Queste stesse disposizioni si applicano alle registrazioni internazionali che designano la UE depositate presso l’Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale. Ciò garantisce la continuità della protezione nel Regno Unito dopo che il Regno Unito ha
lasciato l’UE per marchi commerciali e disegni registrati (depositati attraverso i sistemi di Madrid e dell’Aia e designando l’UE come area in cui si applicano).
Il titolare di un marchio UE e di disegni o modelli comunitari registrati (imprese, organizzazioni o singoli) deve essere a conoscenza delle seguenti implicazioni che si applicheranno in uno scenario “senza accordo”:
i marchi esistenti registrati dell’UE oi disegni e modelli comunitari registrati continueranno a essere validi nei restanti Stati membri dell’UE
La tutela dei marchi UE registrati i o dei disegni e modelli comunitari registrati nel Regno Unito avverrà mediante un nuovo,
equivalente diritto britannico che sarà garantito con un onere amministrativo minimo. L’UK potrà informare i titolari dei diritti che un nuovo diritto del Regno Unito è stato concesso pubblicando una notifica, avvertendo che laddove non desideri ricevere un nuovo marchio o design registrato nel Regno Unito comparabile sarà possibile rinunciare.
Saranno presi provvedimenti per quanto riguarda lo stato delle controversie giuridiche relative a marchi UE o disegni e modelli
comunitari registrati che sono in corso dinanzi ai tribunali britannici.

2) La (precedente) “parte britannica” di un marchio UE può essere trasformata in un marchio del Regno Unito (domanda)?

Il diritto dell’UE non offre alcuna base giuridica che consentirebbe una “trasformazione parziale” di un marchio UE in un marchio del Regno Unito (domanda) (ossia prima della data di ritiro). Né consente che tale trasformazione sia effettuata retroattivamente (vale a dire dalla data di ritiro).
La continuità della protezione nel Regno Unito dei marchi UE richiesti o registrati prima della data di ritiro dipende dalla legge del Regno Unito. La posizione dell’UE per i negoziati con il Regno Unito ai sensi dell’art. 50 TUE (vedere la Commissione europea,
Documento di posizione sui diritti di proprietà intellettuale, 20 settembre 2017, Doc. No TF50 (2017) 11/2, punto I.1.): Questa
continuità di protezione dovrebbe essere “automatica”.

3) Un marchio UE / domanda di marchio UE può essere convertito in una domanda di marchio del Regno Unito?

Un marchio UE / domanda di marchio UE può essere convertito in un marchio (applicazione) di uno Stato membro dell’UE (articolo 139, paragrafo 1, del regolamento sul marchio UE).
Di conseguenza, i marchi UE registrati e le domande di marchio UE depositate, prima o dopo la data di ritiro, non possono essere convertiti in domande di marchio del Regno Unito, se la richiesta di conversione è stata presentata dopo tale data.

4) L’uso del marchio UE nel Regno Unito alla data di ritiro può mantenere i diritti conferiti dal marchio?

L’uso del marchio UE nel Regno Unito – a partire dalla data di ritiro – non si qualifica più come uso “nell’UE” (o per esportazioni dall’UE verso paesi terzi, articolo 18, paragrafo 1 del regolamento sui marchi dell’UE).
L’uso del marchio UE nel Regno Unito alla data di ritiro non conta ai fini del mantenimento dei diritti conferiti dal marchio UE.

5) La situazione relativa al disegno o modello comunitario è diversa da quella dei marchi UE?

In linea di principio no. Le precedenti risposte fornite in merito ai marchi UE si applicano mutatis mutandis al regolamento sul disegno o modello comunitario.

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