Modifiche alla legislazione sui marchi comunitari

Dal 23 marzo 2016:

I cambiamenti dal 23 marzo 2016 sono:
a) Modifiche alle tasse e l’abolizione della tassa fissa, unica, per tre classi;
b) Dichiarazione supplementare per mantenere aggiornata la lista dei prodotti e servizi per il marchio UE; e
c) Le azioni di annullamento e d’invalidità non saranno più avviate davanti a un tribunale, ma prima attraverso l’ufficio marchi nazionale.

Le tasse relative alle domande di marchi comunitari e dei rinnovi degli stessi verranno modificate e saranno calcolate d’ora in poi, per ciascuna classe.
Il sistema attuale è ancora basato su tre classi al costo di una. A partire dal 23 marzo, le tasse di base ufficiali saranno ridotte, ma dovranno poi essere pagate per classe: € 850 per la prima classe, € 50 per la seconda e di € 150 per la terza e le classi successive.
Il sistema di ‘tassa per ogni classe’ sarà introdotto per le designazioni della UE nell’ambito del procedimento di registrazione internazionale (IR) e le riduzioni delle tasse saranno simili.

Con il vecchio sistema poteva risultare allettante per i proprietari di marchi, aggiungere una seconda o anche terza classe, viceversa, ora vi saranno maggiori probabilità di presentare una domanda (o rinnovo) solo per la specifica classe (o le classi) necessarie.

La logica alla base del nuovo sistema è che i registri dei marchi non risultino più inquinati da domande di marchio, statiche, che non si limitano alla classe per la quale verranno effettivamente utilizzati, ma che si estendono anche a prodotti ‘prossimi’ dunque le cosiddette classi difensive. In questo modo, facendo pagare un importo aggiuntivo, l’aspettativa è che le domande dei rinnovi avranno maggiori probabilità di essere limitate ai prodotti e/o servizi effettivamente necessari – e scambiati -, in pratica, con conseguente pulizia del registro marchi nel tempo.
In aggiunta a quanto sopra, le tasse di rinnovo inferiori certamente produrrà un risparmio evidente per i proprietari di marchi a lungo termine.

Dichiarazione supplementare necessaria per mantenere la lista dei prodotti e servizi per i marchi comunitari.
I requisiti applicabili alla descrizione del prodotto sono stati già messi a punto tre anni fa. L’elenco dei prodotti e/o servizi deve essere indicato in un modo che sia ‘sufficientemente chiaro e preciso’. I proprietari di marchi UE con date di deposito entro il 22 giugno 2012 ed entro il 24 settembre 2016, avranno la possibilità di presentare una dichiarazione in cui indicano che le loro domande, in cui è stato tutto incluso, la ‘protezione limitata a ciò che è stato chiaramente richiesto’.

Quanto sopra ha portato sino ad ora ad una situazione poco chiara per i proprietari di marchi registrati. Il legislatore ha voluto porre fine a questa situazione introducendo un sistema per tutte le registrazioni dei marchi comunitari, indipendentemente dalla loro data di deposito. on
questo, la presentazione di una dichiarazione offre ai proprietari di marchi la possibilità (l’ultima) per correggere tutto ciò che non è chiaro nella loro descrizione della classe.
Dal momento che la descrizione della classe è determinante per stabilire il grado di protezione che un marchio gode – in caso di uso effettivo di opposizione, per esempio – il proprietario del marchio dovrà esaminare attentamente i suoi marchi per evitare qualsiasi perdita di diritti.

Introduzione delle azioni di annullamento e di invalidità a livello nazionale La nuova direttiva marchi impone agli Stati membri dell’UE di introdurre una azione di annullamento in relazione al mancato uso di un marchio o di una azione di nullità in una situazione in cui esiste un diritto anteriore, per essere portato davanti l’ufficio marchi nazionale.
L’aspettativa è che sarà possibile risolvere un ricorso proposto dinanzi all’Ufficio più veloce e a costi accettabili rispetto a quanto non fosse possibile in precedenza davanti a un Tribunale

Altre variazioni

Oltre ai punti di cui sopra, sarà anticipata la data di pubblicazione di designazione della UE in una registrazione internazionale (IR). La protezione dei marchi nella UE potrà essere ottenuta tramite una diretta domanda di marchio UE, ma anche per mezzo d’una designazione della UE in un IR. Lo svantaggio dell’ultima opzione è che la procedura è significativamente più lunga. Questa situazione sarà cambiata e una designazione UE in un IR verrà pubblicata in una fase precedente.

Sarà più agevole agire contro merci contraffatte intransito: d’ora in poi, i contraffattori saranno tenuti a dimostrare che i prodotti non saranno commercializzati nel paese di transito.

Infine, il termine ‘marchio comunitario’ sarà sostituito con ‘marchio dell’Unione europea’. In aggiunta a quanto sopra, l’agenzia della UE, che è attualmente conosciuto con il nome di ‘Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno’, diventerà ‘Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’ (EUIPO).

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