La concorrenza sleale nei servizi professionali

L’art. 2598 cc case study – siamo inimitabili

C’è un detto che recita “Il calzolaio gira sempre con le scarpe rotte”, già è proprio vero, mai si avrebbe pensato potesse capitare, eppure. Allora vuol dire che si è stati davvero bravi ad insegnare il mestiere, ciò nonostante si è INIMITABILI.

Nell’ambito d’una azione di concorrenza sleale ex art. 2598, rientrano tutta una serie di atti che concorrono alla definizione dell’illecito codicistico, tutt’affatto che poco frequenti. Ad esempio, ciò si verifica allorquando il soggetto concorrenzialmente attivo si adoperi -sistematicamente- per conseguire lo storno e lo sviamento di clientela, o come quando proceda alla riproduzione del format della carta intestata, od ancora, quando si avvalga delle medesime impostazioni operative di lavoro apprese nell’ambito d’un servizio svolto in precedenza in seno ad un impresa colpita da tale azione concorrenzialmente illecita. Non solo, concorre pure in tale azione la diffusione di notizie false e denigratorie, se non anche con finalità comparative del tutto strumentali e poco trasparenti che spesso accompagnano tali dinamiche e tanto più gravi sono tanto più il soggetto concorrenzialmente attivo si fregia delle proprie supposte capacità.

A ciò si aggiunga la responsabilità penale del soggetto concorrenzialmente attivo giacchè è pure frequente che nell’ambito dell’esercizio delle allora proprie funzioni si sia pure impadronito in modo fraudolento delle informazioni sensibili e di altra documentazione dell’impresa colpita dall’azione concorrenziale.

Cosa fare? Iura novit curia. A parte il ricorso, con una azione in ambito civile ed una querela per la questione penale, vi sono poche altre cose da poter fare. Una di queste è certamente reagire all’attività concorrenziale. La reazione per quanto si possa avere, deve agire esclusivamente sul piano della qualità e professionalità costante nel tempo, posto che la differenza tra l’impresa colpita dall’azione concorrenziale ed il soggetto concorrenzialmente attivo stà nella diversa etica di chi ha compiuto l’atto illecito. In altre parole, al soggetto concorrenzialmente attivo si può certamente ascrivere un comportamento umano uno status deontologico quantomeno moralmente inappropriato, che non può non riflettersi nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni. Se da un lato, quindi, in una fase iniziale coloro che si avvalgono di un tale soggetto verranno anche indotti ad una scelta falsata dalle circostanze, dall’altro gli stessi terzi avranno modo nel tempo di apprezzare ciò che loro malgrado hanno perso.

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